A cura della Redazione
Una gita scolastica costata il “7” in condotta. Dopo due anni di ricorsi e controricorsi, uno studente del Liceo Pitagora di Torre Annunziata ottiene giustizia. Una vicenda che ha dell’incredibile e che ha inizio nell’aprile 2010, quando la scuola di via Tagliamonte era diretta dalla preside Maria Ortello. Centoquaranta ragazzi partecipano al viaggio d’istruzione organizzato dall’Istituto scolastico a Lanzo d’Intelvi, in provincia di Como. Durante la permanenza in un albergo della zona, circa una ventina di studenti danneggiano alcune stanze. Al momento degli scrutini di fine anno, il Consiglio di Classe della scuola decide di attribuire indistintamente il “7” in condotta a tutti coloro che hanno preso parte alla gita. Una “mazzata” che va ad inficiare il voto finale degli scrutini, dal momento che erano in ballo anche i crediti formativi collegati alla partecipazione al viaggio d’istruzione. Ma i genitori di uno studente, all’epoca minorenne, non ci stanno ed impugnano dinanzi al Tar i verbali redatti dal Consiglio di Classe, «lamentando vari profili di violazione dei principi costituzionali e legislativi sulla responsabilità individuale di chi commette illeciti», e citando in giudizio il Ministero dell’Istruzione ed il Liceo “Pitagora” (indirizzo Classico). I giudici amministrativi della Campania si pronunciano nel 2011, respingendo il ricorso. «In sede di scrutinio intermedio e finale - si legge nella sentenza - viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede», giustificando di conseguenza l’attribuzione del “7” in condotta a tutti gli studenti che avevano partecipato alla gita. Nel frattempo, divenuto maggiorenne, lo studente decide di impugnare a sua volta la sentenza del Tar rivolgendosi al Consiglio di Stato, che si è pronunciato lo scorso 4 dicembre. Secondo l’appellante, sono stati puniti indiscriminatamente anche quei ragazzi che non avevano commesso alcun illecito, come lui stesso. Tesi che è stata accolta dai giudici. Infatti, nella loro motivazione, scrivono: «...Indubbiamente, le disposizioni sopra riportate consentono al Consiglio di Classe di attribuire il voto in condotta anche sulla base del ‘comportamento’ degli alunni, ‘anche fuori’ della sede scolastica. Tuttavia, il riferimento al ‘comportamento di ogni studente’ e al ‘comportamento degli alunni’ va inteso nel senso compatibile con il principio per cui la responsabilità è individuale». In pratica, gli autori dei danneggiamenti sono individuabili singolarmente (si sapeva da chi erano occupate le stanze danneggiate), e dunque non è possibile far ricadere anche su altri le conseguenze delle loro azioni illecite. «Il principio della responsabilità individuale - si legge ancora nella sentenza del Consiglio di Stato - trova applicazione anche nel mondo scolastico: non è possibile ammettere che la mancata individuazione dell’autore (o degli autori) di un illecito, all’interno o all’esterno della sede scolastica, consenta la punizione - quali coautori del fatto - di tutti coloro che sono risultati presenti». I giudici hanno dunque dato ragione allo studente appellante, e condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di duemila euro, sostenuto per le spese nei due gradi di giudizio. FRANCESCO RUOTOLO