Ieri pomeriggio, Alessandro Basciano è stato scarcerato e il suo legale, Leonardo D’Erasmo, ha spiegato perché non esistevano i presupposti per la custodia cautelare dopo la denuncia per stalking di Sophie Codegoni. Nelle ore successive al suo rilascio, il dj ligure ha pubblicato su Instagram il testo integrale dell’ordine di revoca della misura cautelare in cui il giudice sostiene che il rapporto tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stato sereno.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Anna Magelli, esaminata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui è sottoposto Basciano Alessandro Roberto […] con una misura meno afflittiva, avanzata dal difensore dell’indagato all’esito dell’interrogatorio svoltosi in data odierna; dato atto del parere espresso dal Pubblico Ministero favorevole alla sostituzione della misura in corso con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di comunicazione con ogni mezzo con la stessa; rilevato che l’indagato, nel corso dell’odierno interrogatorio, ha fornito la propria dettagliata e circostanziata ricostruzione dei fatti, negando di avere mai usato violenza fisica né nei confronti della ex compagna, né nei confronti dell’amico di quest’ultima; rilevato altresì che il difensore dell’indagato, a supporto delle dichiarazioni rese da Basciano Alessandro, ha prodotto gli screenshot delle chat intercorse tra quest’ultimo e la persona offesa, risalenti ai giorni immediatamente precedenti l’evento verificatosi la notte tra il 13 e il 14 novembre, dal cui contenuto traspare una relazione tra i due certamente non caratterizzata da uno stato di paura e/o timore in capo alla Codegoni nei confronti dell’ex compagno; in particolare, sembra poco compatibile con il turbamento e la paura che tipicamente conseguono ad una condotta sussumibile nel paradigma dell’art. 612 bis”.

Alessandro Basciano, la revoca della custodia cautelare

L’atteggiamento tenuto da Codegoni l’11/11/2024 la quale dopo avere accettato un prezioso dono da parte dell’indagato e una lettera a lei indirizzata, gli esprime commozione e svolge una serie di considerazioni sul loro pregresso rapporto, facendo riferimento anche a “colpe e responsabilità” reciproche; analogamente pare poco credibile che la Codegoni vivesse in un costante stato di ansia e di paura a causa delle condotta tenuta nei suoi confronti dall’indagato, quando ancora il 12/11/2024 e il 13/11/2024 intratteneva con quest’ultimo conversazioni via chat (quelle prodotte in data odierna dal difensore) che denotano un rapporto sereno e certamente non connotato da quella costante paura che la stessa ha descritto nella querela del 14/11/2024; rilevato, infine, che il difensore dell’indagato, al termine del predetto interrogatorio, ha inviato al Giudice una serie di scritture datate 26/2/2024 e marzo 2024, tra cui la remissione della querela del 9/12/2023 da parte di Codegoni e l’accettazione della remissione da parte di Basciano, nonché la rinuncia da parte della medesima Codegoni al ricorso ex art. 306 c.p.c., quando quest’ultima dichiarava espressamente che lei e l’odierno indagato avevano ripreso la relazione sentimentale e stavano vivendo in armonia il loro rapporto genitoriale, oltre che di coppia”.

E ancora: “Ritenuto che, fermo restando che nel corso della relazione tra i due vi siano state delle condotte da pare di Basciano connotate da scompostezza verbale e da espressioni irriguardose, alla luce dei descritti elementi sopravvenuti – tra cui in particolare l’intervenuta remissione della querela del 9/12/2023, della quale la Codegoni nella querela del 14/11/2024 non ha fatto alcuna menzione, che impongono approfondimenti investigativi, onde anche eventualmente riscontrare la versione difensiva oggi fornita dallo stesso Basciano – sia venuto meno il requisito della gravità che deve connotare che il quadro indiziario, che è presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione di una qualsivoglia misura cautelare […] si dispone la revoca della misura cautelare della custodia in carcere cui è sottoposto Basciano Alessandro Roberto nonché l’immediata scarcerazione di quest’ultimo se non detenuto per altra causa”.